Con Ordinanza n. 29195 del 20.10.2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ove risulti che un coniuge abbia sacrificato, in costanza di matrimonio, le proprie aspirazioni personali e professionali contribuendo alla realizzazione della famiglia e al successo lavorativo ed economico dell’altro coniuge, è necessario tenere conto di tale circostanza nella determinazione dell’assegno divorzile.

Secondo il Giudice di secondo grado, la donna aveva svolto il proprio lavoro di insegnante durante i 23 anni di matrimonio e dunque non aveva radicalmente sacrificato le proprie aspettative professionali in ragione delle incombenze familiari.

Tuttavia è apparso ragionevole operare una riduzione – e non un completo azzeramento – dell’assegno divorzile, in quanto è stato accertato he il coniuge c.d. “debole” avesse in ogni caso contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge.

Assegno divorzile all’ex coniuge che, seppur economicamente autosufficiente, ha permesso all’altro coniuge di fare carriera