Al fine di verificare l’osservanza della diligenza del lavoratore durante l’orario di lavoro, il datore di lavoro è legittimato a controllare se il lavoratore – nell’arco di tempo anzidetto – navighi online per scopi puramente personali, utilizzando la rete aziendale (Cass. Civ., Sent. n. 32760 del 09.11.2021).

La vicenda riguardava la sanzione disciplinare (consistente nella sospensione dal lavoro) irrogata – prima dell’introduzione del c.d. Jobs Act – da una società ad un lavoratore il quale, nel periodo prenatalizio, era entrato in determinati siti web dal computer aziendale. Tale navigazione, nello specifico, era avvenuta in orario di lavoro ed era rivolta alla soddisfazione di interessi del tutto personali del dipendente.

Il c.d. “Jobs Act” ha novellato il comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il quale ora recita quanto segue: “La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa“.

Il comma 1 stabilisce infatti: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi“.

Legittimo il controllo da parte del datore di lavoro della cronologia del browser del lavoratore