La L. n. 206/2021, emanata per razionalizzare e snellire il procedimento civile, compreso quello di esecuzione, stabilisce che il creditore, oltre a quanto già previsto, dovrà compiere ulteriori due adempimenti, previsti dall’art. 543 c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi:

  1. entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, il creditore deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, indicando il numero di ruolo della procedura; deve depositare altresì l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. 
  2. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento
Pignoramento presso terzi: novità dal prossimo 22 giugno