La legge sul Testamento Biologico (n. 219/2017) – DAT, approvata il 14 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018, è in vigore dal 31 gennaio 2018.

Le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento) consentono ad una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, di accettare di sottoporsi in futuro a qualsiasi cura, chiedere di essere assistita a oltranza oppure rifiutare qualsiasi accertamento o terapia

Il biotestamento può essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure di proprio pugno: in tal caso il disponente deve consegnare il documento all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza che provvederà ad annotarlo in apposito registro o redigerlo alla presenza di un medico.

Se le condizioni fisiche non permettono di usare le precedenti forme, il disponente può esprimere le sue volontà attraverso una  videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare (art. 4, comma 7, legge n. 219/2017).

Il testamento biologico, modificabile in qualsiasi momento dal disponente, è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, indichi altresì una o più persone di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Nei casi in cui le tue DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica del paziente, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire  concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, il medico, in accordo con il  fiduciario, potrà disattenderle. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.

Il testamento biologico: il diritto di scegliere come morire