Il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 ha introdotto all’art. 25 alcune novità, immediatamente operative, sul punto, tra cui si segnala:

  1. deve essere modificato il contenuto dell’atto di pignoramento, rispetto alla previgente formulazione, adeguando l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute senza ordine del Giudice alle nuove soglie ex art. 546 c.p.c.;
  2. è stato introdotto l’obbligo di notifica al terzo dell’ordinanza di assegnazione del credito unitamente ad una dichiarazione in cui si evidenzino i dati necessari per il pagamento. Da tale momento decorre l’obbligo per il terzo di pagare.
  3. In caso di mancata notifica della ridetta ordinanza entro il termine di 90 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo fino alla data della successiva notifica (ex art. 553, comma 3, c.p.c.).
Nuove disposizioni in materia di pignoramento presso terzi