Con circolare n. 2572 del 14.04.2023 l’INAIL chiarisce che il datore di lavoro che voglia installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori dovrà necessariamente ottenere un accordo sindacale.

Solo in assenza di detto accordo o in assenza di associazioni sindacali presenti in azienda, il datore di lavoro dovrà munirsi di una specifica autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In nessun caso il consenso del lavoratore è idoneo a supplire alle ridette due circostanze (accordo o provvedimento di autorizzazione) e in nessun caso vi può essere un controllo al di fuori dell’orario di lavoro (es. nel caso di sistemi di geolocalizzazione, essi andranno disattivati nel corso delle pause).

In ogni caso, al fine di evitare un indebito e continuo monitoraggio del lavoratore, il controllo sarà possibile solo per il raggiungimento di 3 specifiche finalità (esigenze organizzative; sicurezza sul luogo di lavoro e tutela del patrimonio aziendale, si pensi nell’ipotesi di accertamento di furti o appropriazioni indebite).

Controllo dei lavoratori: cosa dice l’INAIL