La riforma Cartabia ha innovato profondamente sul punto.

L’art. 473 bis.23 c.p.c. stabilisce espressamente che la revoca o la modifica dei provvedimenti emessi all’esito della prima udienza è ammissibile solo ed esclusivamente se si è in presenza di circostanze sopravvenute (“fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”) rispetto all’assetto fattuale già portato all’attenzione del Giudice mediante il ricorso introduttivo del giudizio ed oggetto di provvedimenti provvisori.

La competenza a decidere viene affidata alla Corte d’Appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

La modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in materia di separazione dei coniugi