Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 13050 del 16.05.2025), il patto di non concorrenza deve osservare le rigorose condizioni di cui all’art. 2125 c.c. a pena di nullità.
L’obiettivo perseguito è duplice: il datore di lavoro viene tutelato evitando che si disperda il patrimonio immateriale aziendale e il lavoratore, dal proprio canto, deve essere messo nelle condizioni, ex ante, di formare il proprio convincimento, conoscendo quale siano i contorni del patto di non concorrenza prima di stipulare il negozio giuridico e dunque che il rapporto di lavoro abbia inizio.
Dunque “non è conforme ai principi di cui all’art. 2125 c.c. un patto che preveda la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente l’ambito territoriale del divieto in dipendenza di trasferimenti del lavoratore, poiché tale previsione rende indeterminabile ex ante l’estensione geografica del vincolo e compromette la formazione di un consenso informato da parte del prestatore di lavoro“.
