Nel nostro ordinamento giuridico la regola fondamentale è quella dell’affidamento condiviso del figlio tra i genitori nel rispetto del principio fondamentale d bigenitorialità.

L’articolo 337-quater c.c. stabilisce che il giudice possa disporre l’affidamento dei figli a un solo genitore con provvedimento motivato.

Secondo la giurisprudenza di merito che si è succeduta nel tempo, l’affidamento esclusivo può essere giustificato in casi peculiari quali la violazione reiterata degli obblighi di mantenimento o del diritto di visita, il disinteresse per la cura e l’istruzione del figlio o la oggettiva lontananza di un genitore rispetto al figlio.

Nei casi di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva il potere di adottare congiuntamente all’altro genitore le decisioni di maggiore interesse per i figli (tipicamente le scelte concernenti l’istruzione, l’educazione e la salute).

Ma l’affidamento esclusivo, in deroga a quello condiviso, differisce dall’affidamento super esclusivo o affidamento esclusivo rafforzato che è reso possibile, per creazione giurisprudenziale, proprio dalla norma in commento, l’art. 337 – quater c.c., nella parte in cui contiene l’inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”.

La giurisprudenza ha riconosciuto in questa clausola di riserva la facoltà per il giudice di derogare anche alla regola della condivisione delle decisioni di maggiore interesse, concentrando l’intero esercizio della responsabilità genitoriale in capo a un solo genitore che assumerà tanto le decisioni ordinarie quanto quelle straordinarie.

Trattasi evidentemente di un istituto che si configura quale extrema ratio il cui obiettivo è quello di evitare che la necessità di interpellare il genitore non affidatario per l’assunzione di decisioni fondamentali possa rendere estremamente difficoltosa la gestione del minore.  

Si pensi a casi in cui vi sia una elevata conflittualità tra genitori idonea a compromettere lo sviluppo psicologico del minore, un’oggettiva irreperibilità del genitore o condotte particolarmente gravi del medesimo quali dipendenze da alcol, da stupefacenti o da gioco, valutate dal giudice con una serie di elementi concreti quali denunce per maltrattamenti, relazioni psicologiche o dei Servizi Sociali.

Pur concentrando ogni potere decisionale in un unico genitore per garantire una gestione efficace e non pregiudizievole della vita del figlio, nemmeno tale regime annulla completamente la figura dell’altro genitore: egli ha la facoltà di vigilanza e di ricorso all’autorità giudiziaria a protezione del benessere della prole.

Inoltre non viene automaticamente meno il diritto di visita che spesso è esercitato, per disposizione giudiziale, in ambienti protetti.

Dall’affidamento esclusivo all’affidamento super esclusivo