Consolidato – nella giurisprudenza di legittimità – è il principio secondo cui: “[…] l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l’atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso“.

Tale principio è stato di recente ribadito dall’Ordinanza n. 11478 del 30.04.2021 della Corte di Cassazione.

Accettazione tacita d’eredità: la voltura catastale