Con Ordinanza n. 41542 dello scorso 27 dicembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice può liquidare il danno in via equitativa, secondo quanto prescritto dall’art. 1226 c.c., quando, provatane l’esistenza, non sia stata fornita in giudizio la prova dell’esatto ammontare del danno o nell’ipotesi in cui vi sia una estrema difficoltà ad arrivare ad una precisa quantificazione del pregiudizio per cui si chiede il risarcimento.

Liquidazione equitativa del danno