Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, p.p. dall’art. 392 c.p., il proprietario che asporti gli infissi presenti nell’immobile concesso in locazione, attualmente abitato dal conduttore, al fine di indurre quest’ultimo al regolare pagamento del canone di locazione.

Non è una condotta legittima, infatti, quella del proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, si faccia ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto (Cass. pen., Sez. VI, 18/01/2005, n. 10066) anzichè esercitare un’azione volta allo sfratto e al contestuale pagamento del dovuto.

Parimenti la giurisprudenza afferma che commette il suddetto reato il proprietario che al fine di esercitare un preteso diritto di credito, derivante dalla mancata corresponsione del canone di locazione, si faccia arbitrariamente ragione da sé mediante violenza sulle cose: e ciò interrompendo l’erogazione di energia elettrica e sostituendo la serratura della porta di ingresso dell’immobile (Corte d’ App. Trento, Sent. 24.04.2013).

Locazione e reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni