La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1615 del 22.01.2025 ha statuito che in tema di domicilio digitale l’indirizzo presente nel registro INIPEC, attivato per una specifica attività professionale, possa essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei purchè nei confronti di soggetti che siano obbligati per legge a munirsi di un indirizzo pec (nel caso di specie un atto di citazione è stato ritenuto validamente notificato all’indirizzo pec di un convenuto libero professionista, appartenente all’Ordine dei Medici Chirurghi ma gli esempi sono molteplici, si pensi alla notificazione di una sanzione per violazione del Codice della Strada notificato al titolare di un’impresa individuale).
Pec professionale anche per scopi personali: notificazione valida
