Secondo una recente definizione giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, Sent. n. 6229 del 06.03.2024), l’indennità di incentivo all’esodo è un’attribuzione patrimoniale discendente da un sopravvenuto accordo tra datore di lavoro e lavoratore, con cui si remunera il lavoratore per il prestato consenso all’anticipato scioglimento del rapporto di lavoro (prima del raggiungimento dell’età pensionabile) e ciò per facilitare l’uscita di lavoratori anziani, generalmente costosi, favorendo il ricambio generazionale o permettendo di affrontare crisi economiche.

A differenza delle dimissioni, frutto di una scelta del lavoratore, qui trattasi di risoluzione consensuale  ex art. 1372 c.c. con effetto immediato, che non comporta le tutele previste in caso di dimissioni o licenziamento (obbligo di preavviso, generalmente negato accesso alla Naspi etc).

Essa va trasmessa telematicamente a pena di inefficacia in modo che il lavoratore, anche a mezzo di patronato, possa ratificare la propria volontà.

Le formule di incentivazione all’esodo possono essere varie e comprendere:

  • una liquidazione aggiuntiva rispetto al TFR;
  • contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell’età pensionabile;
  • copertura assicurativa fino alla pensione;
  • assistenza nella ricerca di un nuovo impiego (con erogazione di corsi di formazione etc.).

Il quantum è variabile e va generalmente dalle 10 alle 15 mensilità oltre al TFR.

L’indennità di incentivo all’esodo