Il Tribunale di Verona ha condannato una madre che, in violazione del diritto di visita del padre, aveva portato il minore all’estero ed ostacolava ripetutamente il diritto del padre di vedere il figlio.
Ciò facendo applicazione dell’art. 473 bis 39 c.p.c., norma introdotta dalla c.d. “Riforma Cartabia”, che recita quanto segue:
“In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
- Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore”.
Condanna della madre che ostacola il diritto di visita del padre
