Nell’ipotesi in cui deceda il coniuge obbligato a versare un assegno divorzile all’ex coniuge, vi sono 2 situazioni da tenere a mente:

  • l’art. 9, comma 2, della Legge del 1970, n. 898, stabilisce che in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno divorzile, alla pensione di reversibilità;
  • l’art. 9-bis della medesima legge prevede che al coniuge divorziato cui sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, possa attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Le parti possono concordare la corresponsione di un assegno divorzile in un’unica soluzione (una tantum) e dunque non si versa in tale ipotesi.
  • Per completezza di esposizione si ricorda che sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno composto un conflitto che involgeva le Sezioni Semplici: l’incentivo all’esodo così come l’indennità di mancato preavviso o il risarcimento del danno nel caso di licenziamento illegittimo non spettano all’ex coniuge titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze.
Sorte dell’assegno divorzile a seguito del decesso del coniuge obbligato