Se alcune norme entreranno in vigore nel 2027, il precetto normativo più importante rispetto al quale sussiste già l’obbligo di adeguarsi è l’art. 50 dell’AI Act che non fa che sancire il diritto di ciascuno di comprendere in modo chiaro se ciò con cui si interagisce, si legge o si guarda sia frutto del lavoro di una persona o sia stato generato da un sistema di intelligenza artificiale.
Non è dunque introdotto un divieto di utilizzo dell’AI bensì se ne vuole disciplinare un uso che sia trasparente e consapevole.
La norma in commento introduce alcuni obblighi di trasparenza sia per i provider, chi sviluppa o commercializza sistemi AI, sia per il deployer qual è tipicamente l’Avvocato nell’esercizio della propria attività lavorativa.
Nel primo caso, ad esempio, se l’utente scrive all’assistenza clienti di un’azienda deve essere informato che alla chat sta rispondendo un sistema di intelligenza artificiale.
Nel secondo caso, già l’art. 13 della L. n. 132/2025 stabilisce che il professionista deve informare il cliente (nella procura alle liti o nell’incarico professionale), in modo chiaro ed esaustivo, circa l’utilizzo dell’AI, ferma restando la sua supervisione, vigilanza ed esclusiva responsabilità nell’ottica per cui la tecnologia può essere di ausilio per il professionista ma non può costituire lo strumento per eludere competenza e responsabilità.
In altre parole norme, sentenze, massime e citazioni devono essere controllate su fonti ufficiali: una volta sottoscritto il parere o l’atto giudiziario, il professionista se ne assume la piena paternità.
Ancora, nella pubblicazione di articoli o contenuti informativi sul proprio sito internet, l’Avvocato dovrà specificare se il contenuto sia stato generato con l’IA salva l’ipotesi in cui non sia in grado di dimostrare di aver sottoposto il contenuto a controllo umano.
In caso di violazioni, le sanzioni sono ingenti (oltre che, nel caso dell’Avvocato, sussistono responsabilità disciplinari).
