Con la storica Sentenza n. 33 del 21.03.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 29 – bis della Legge sulle adozioni n. 184/1983 nella parte in cui non include le persone singole tra coloro i quali possono adottare un minore straniero residente all’estero.
Il Tribunale per i Minorenni dovrà così valutare l’idoneità caso per caso dell’aspirante genitore, anche se non sposato, a garantire un’ambiente di vita stabile, sano e armonioso per il minore straniero.
L’adozione del minore straniero residente all’estero da parte del single
