Con l’Ordinanza n. 6087 del 17.03.2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’annoso problema relativo al collocamento dei figli nell’ambito di una separazione o divorzio tra coniugi.

Si tratta di una pronuncia storica sul punto in quanto viene superato l’automatismo della collocazione presso la madre: l’art. 337 – ter c.c. detterebbe infatti un principio di carattere del tutto generico e astratto.

Non deve essere per forza attuato, ove contrario al benessere psicologico, il principio del c.d. “maternal preference”.

Il Giudice, nel valutare il caso concreto, deve avere riguardo al benessere del minore e alle modalità con cui i genitori organizzino i rispettivi impegni, garantendo cura e presenza effettiva nei confronti del minore.

L’affidamento condiviso con collocamento paritario può essere disposto anche per bambini molto piccoli.

Nel caso di specie, il padre godeva di una situazione di favore garantita dall’orario lavorativo ridotto, da una solida rete familiare e dalla vicinanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza.

No all’automatico affidamento prevalente dei figli alla madre (anche se di tenera età)