L’ art. 473 bis 37 c.p.c. prevede che il creditore possa rivolgersi direttamente al terzo che sia obbligato a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto inadempiente rispetto alla corresponsione di un assegno di mantenimento, chiedendo che le somme dovute gli siano versate direttamente.
Non è dunque più necessario ricorrere al giudice così come prevede l’art. 8 della Legge sul divorzio (n. 898/1970).
Nel caso in cui il terzo non adempia, il creditore disporrà di un titolo esecutivo da far valere nei confronti di quest’ultimo.
Pagamento diretto del terzo in materia di famiglia
